L’agevolazione fiscale che è stata soprannominata “superbonus 110%” si applica ad una serie di interventi (definiti interventi TRAINANTI) finalizzati alla riqualificazione energetica e alla adozione di misure antisismiche e ad altri interventi (definiti interventi TRAINATI) se realizzati congiuntamente ai primi
In entrambi i casi, gli interventi devono essere realizzati:
- su parti comuni di edifici residenziali in “condominio” (sia trainanti, sia trainati);
- su edifici residenziali unifamiliari e relative pertinenze (sia trainanti, sia trainati);
- su unità immobiliari residenziali funzionalmente indipendenti e con uno o più accessi autonomi dall’esterno site all’interno di edifici plurifamiliari e relative pertinenze (sia trainanti, sia trainati);
- su singole unità immobiliari residenziali e relative pertinenze all’interno di edifici in condominio (solo trainati).
Sono escluse le unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali:
- A1 (Abitazioni di tipo signorile);
- A8 (Abitazioni in ville);
- A9 (A/9 Castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici).
Gli interventi TRAINANTI sono:
a – Interventi d’isolamento termico
delle superfici opache verticali, orizzontali ed inclinate che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25 % della superficie disperdente lorda dell’intero edificio
b – Impianti centralizzati
La detrazione del 110% è prevista per gli interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per:
- il riscaldamento;
- il raffrescamento;
- la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione;
con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione del 18 febbraio 2013, a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, ovvero con impianti di microcogenerazione.
c – Sostituzione degli impianti di climatizzazione negli edifici unifamiliari/plurifamiliari indipendenti
Sono detraibili gli interventi sugli edifici unifamiliari, o plurifamiliari con accesso indipendente, per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per:
- il riscaldamento;
- il raffrescamento;
- la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione;
a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, ovvero con impianti di microcogenerazione.
Gli interventi TRAINATI
Solamente coloro che eseguono interventi di cui alla lettera a,b,c potranno detrarre, con l’aliquota del 110% anche altri interventi di efficientamento energetico di cui all’articolo 14 del dl n.63/2013 (ecobonus), nei limiti di spesa previsti per ciascun intervento di efficientamento energetico previsti dalla legislazione vigente.
– sostituzione serramenti e infissi;
– installazione schermature solari;
– installazione pannelli solari per la produzione di acqua calda.
Detrazioni al 110 % per impianti fotovoltaici
La detrazione è subordinata alla cessione in favore del GSE dell’energia non auto-consumata in sito e non è cumulabile con altri incentivi pubblici o altre forme di agevolazione di qualsiasi natura previste dalla normativa europea, nazionale e regionale, compresi i fondi di garanzia e di rotazione, e gli incentivi per lo scambio sul posto.
Detrazione al 110 % colonnine di ricarica auto elettriche
Sismabonus al 110%
La detrazione è riconosciuta anche per la realizzazione di sistemi di monitoraggio strutturale continuo a fini antisismici, a condizione che sia eseguita congiuntamente a uno degli interventi di a,b,c.
Si precisa che per usufruire del superbonus per accorpamento con gli interventi trainanti, «le date delle spese sostenute per gli interventi trainati, devono essere ricomprese nell’intervallo di tempo individuato dalla data di inizio e dalla data di fine dei lavori per la realizzazione degli interventi trainanti».
Quindi ai fini dell’applicazione del Superbonus:
– le spese sostenute per gli interventi trainanti devono essere effettuate nell’arco temporale di vigenza dell’agevolazione;
– le spese per gli interventi trainati devono essere sostenute nell’intervallo di tempo tra la data di inizio e la data di fine dei lavori per la realizzazione degli interventi trainanti.